Giustizia per Filippo Ceccarelli: Il Tribunale di Firenze ordina il reintegro
Comunicazioni d’Informativa Sindacale a cura del Coordinamento Regionale della Lombardia
Una sentenza importante è stata emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze il 13 marzo 2025, con il giudice Tommaso Maria Gualano che ha riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Filippo Ceccarelli e la società Sinergia.
La decisione ha portato alla condanna dell’azienda, che dovrà reintegrare il lavoratore e corrispondergli un risarcimento di 23.007,50 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nonché il pagamento delle spese legali per un totale di 8.000 euro.
Il caso: dal tirocinio al licenziamento
Filippo Ceccarelli aveva iniziato il suo rapporto con Sinergia nel giugno 2020, attraverso un progetto formativo di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo. L’impegno era di 40 ore settimanali presso la sede di Bagno a Ripoli, con turni fissi e immutabili. Tuttavia, la sua attività aveva tutti i connotati di un rapporto di lavoro subordinato, nonostante il contratto di stage.
Successivamente, il 30 luglio 2020, il lavoratore e l’azienda avevano sottoscritto un contratto a tempo determinato della durata di un anno, prorogato poi fino al 30 luglio 2022. Tuttavia, alla scadenza dell’ultimo contratto, Sinergia ha ritenuto terminato il rapporto lavorativo, lasciando Ceccarelli senza impiego.
Nel frattempo, Sinergia, entrata a far parte del Gruppo ICCREA nel 2019, aveva ricevuto l’incarico di supportare i correntisti delle BCC associate nella gestione dei conti online e dei servizi di customer care. Nell’ambito del Piano Industriale 2021-2023, era stato anche previsto un incremento del personale, ma nonostante le nuove assunzioni, il rapporto con Ceccarelli non è stato rinnovato.
La battaglia legale e la vittoria
Supportato dalla UILCA Lombardia e dai suoi legali, Filippo Ceccarelli ha portato Sinergia in tribunale, contestando la nullità dei contratti di stage e tirocinio e richiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sinergia, dal canto suo, ha cercato di opporsi, sostenendo l’inammissibilità della richiesta di reintegrazione.
Dopo un lungo iter processuale e grazie anche a prove testimoniali, il tribunale ha stabilito che Ceccarelli aveva svolto attività lavorative del tutto assimilabili a quelle dei dipendenti subordinati, senza alcuna distinzione nei compiti e nelle modalità operative. Questo ha portato al riconoscimento del suo diritto alla reintegrazione e al risarcimento economico.
Un caso emblematico per il mondo del lavoro
La sentenza assume un valore significativo per tutti quei lavoratori che si trovano in situazioni simili, costretti a operare sotto contratti di stage o tirocinio che mascherano, di fatto, un rapporto di lavoro subordinato. Non è un caso isolato: altri dipendenti di Sinergia hanno subito illeciti analoghi e alcuni sono già stati reintegrati grazie all’azione della UILCA Lombardia .
La speranza è che questa decisione possa portare a una maggiore tutela dei lavoratori e a un cambiamento nella gestione delle risorse umane da parte di BCC Sinergia. La UILCA Lombardia ha espresso il proprio impegno costante nel difendere i diritti dei lavoratori, ringraziando in particolare il team legale che ha seguito il caso.
Con il reintegro di Ceccarelli, si chiude una battaglia legale lunga e difficile, ma si apre un nuovo capitolo nella lotta per i diritti dei lavoratori.
Giovanni Gianninoto
Coordinatore Regionale
UILCA Banche di Credito Cooperativo