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Mutui dipendenti prima casa

A seguito incontri fra l’Azienda e le OOSS e dopo nostre ripetute sollecitazioni, si Ë raggiunta un’ intesa su un generale miglioramento delle condizioni dei mutui dipendenti, a decorrere
dal 1° agosto 2023.

Tali condizioni sono regolate dall’ articolo 14 delle Convenzioni aziendali, sottoscritte in data 21 marzo 2013, che prevede l’erogazione a favore dei dipendenti di mutui per costruzione,
acquisto e sistemazione di prima casa. Inoltre nel caso di mutui già in essere potrà essere, a determinate condizioni, concessa la rinegoziazione della durata originale.

In breve queste le migliorie ottenute per i mutui di nuova emissione:

· Aumento progressivo dell’importo del mutuo a seconda dell’anzianità di servizio:
da 90.000 a 100.000  da 5 a 10 anni di servizio
da 130.000  a 150.000  da 10 a 15 anni di servizio
da 170.000  a 200.000  oltre i 15 anni

· la rata del mutuo non potrà superare 1/3 del reddito familiare, prima era i 2/5 dello
stipendio.

· la durata massima del mutuo passa da 20 a 25 anni

· le rate passano da semestrali a mensili

· il tasso del mutuo potrà essere oltre a quello variabile (75% dell’ euribor a un mese (360) anche fisso (75% dell’IRS di periodo corrispondente alla durata del mutuo)

· il prefinanziamento sarà al tasso Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo, prima era il tasso minimo di rifinanziamento principale fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE), vigente tempo per tempo, con un tasso minimo del 1,25%

· in caso di dimissioni ci sarà la possibilità di estinguere il mutuo (come prima) o richiedere la conversione del finanziamento in un mutuo ordinario (scelto tra quelli comunemente offerti alla clientela retail) con applicazione di uno spread di 2 punti in aggiunta al parametro in uso 

 

Nel caso invece di mutui esistenti potrà essere richiesta la rinegoziazione della durata originaria a queste condizioni:

· erogazione antecedente al 30/06/2023;

· posizione regolare negli ultimi 12 mesi, con particolare riferimento al puntuale pagamento delle rate relative al finanziamento oggetto di allungamento; 

· durata dell’allungamento non superiore alla durata residua del finanziamento  comunque entro il limite di 5 anni, valutando nel contempo anche l’opportunità di 
evitare che la nuova rata risulti inferiore a quella originaria;

· la durata massima complessiva non potrà mai superare i 25 anni.

Scarica il Comunicato 

Riteniamo che l’accordo ottenuto, possa essere soddisfacente e incontrare le esigenze di molti colleghi e delle loro famiglie.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.
Sondrio, 28 luglio 2023

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