fondo

Assegni straordinari di sostegno al reddito. Requisiti pensionistici previsti al momento dell’accesso. Mancato incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita per il biennio
2021/2022. Anticipo della data di pensionamento per percettori assegno straordinario alla data del 1/1/2019.

Nell’ambito della riunione del Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà del giorno 2 novembre 2021, è stata deliberata, nei confronti dei titolari di assegno straordinario alla data del 1 gennaio 2019, la rideterminazione del periodo di permanenza al Fondo e, di conseguenza, il periodo di spettanza delle prestazioni straordinarie, per effetto del Decreto Direttoriale del 5/11/2019 emesso dal MEF in concerto con il Ministero del Lavoro che ha stabilito che gli incrementi della speranza di vita per il biennio 2021-2022 sono pari a zero.

Tale delibera, che ha recepito anche i contenuti della Circolare INPS n. 142 del 27 settembre 2021, si applica nei confronti di coloro che hanno avuto accesso agli assegni straordinari del Fondo di Solidarietà entro il 1° gennaio 2019 e riguarda il solo periodo 2021-2022.

Per i trattamenti aventi durata successiva al 1° gennaio 2023 il definitivo impatto della speranza di vita sarà definito da un ulteriore Decreto Direttoriale che ne stabilirà o meno l’applicazione.

Per una maggiore comprensione va precisato che, al momento della domanda di accesso al Fondo di solidarietà da parte del lavoratore, l’INPS, al fine di verificare il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo previsto dal Fondo di 60 mesi, tiene conto delle variazioni delle aspettative di vita in via prospettica sulla base delle tabelle ISTAT e pubblicate ogni
anno dalla Ragioneria dello Stato.

Ciò può comportare la circostanza che una decorrenza, certificata sulla base di una speranza di vita calcolata in un periodo antecedente, possa non coincidere con la decorrenza determinata successivamente sulla base del Decreto Direttoriale emesso di volta in volta e assoggettare il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà ad una modifica dei tempi.

La delibera adottata dal Comitato Amministratore, ha quindi definito – nel rispetto del regolamento del Fondo che prevede l’erogazione dell’assegno straordinario fino al primo requisito utile per l’accesso alla pensione – un anticipo del pensionamento di 3 mesi per tutti coloro che usciranno nell’anno 2022 modificando cosi i termini precedentemente considerati in via prospettica al momento dell’accesso.

Va altresì precisato che, a tutela dei percettori, la variazione in applicazione della delibera presa, non produce alcun effetto sull’importo dell’assegno straordinario sia con riferimento alla durata della contribuzione correlata che del coefficiente di trasformazione utilizzato per il calcolo della quota contributiva.

A tutte le persone interessate da tale anticipo pensionistico, l’INPS invierà una comunicazione informativa finalizzata alla presentazione in tempo utile della relativa domanda di pensione.

Analoga comunicazione potrà essere inviata dalle aziende “esodanti” ai propri dipendenti destinatari dell’assegno straordinario del Fondo di Solidarietà.

Comunicato unitario delle Segreterie Nazionali

Ultime News

Digita le parole che stai cercando e premi invio