quarantena

“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”1, in vigore dal 31 dicembre 2021, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229.

“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”1, in vigore dal 31 dicembre 2021, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229.

Con riferimento all’impatto sulla gestione del rapporto di lavoro, con rilevanza alle assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori riferite all’attuale emergenza sanitaria pandemica, l’art. 2 del Decreto in questione dispone, infatti, nuove misure in tema di quarantena e di isolamento, individuate, per la relativa attuazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico, dal Ministero della Salute con apposita Circolare n. 60136 del 30/12/2021.

Il Ministero della Salute, qualificando le misure da adottarsi sulla base sia della sussistenza di contatti “ad alto rischio” o “a basso rischio”, sia della condizione individuale dei soggetti rispetto alla somministrazione del vaccino (tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario, somministrazione della dose
“booster”), ha segnalato quanto segue:

1. QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE
1.1. Contatti stretti (cd. “ad alto rischio”)
a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
– resta inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo deve essere eseguito e deve risultare negativo un test molecolare o antigenico;

b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass, se asintomatici:
– la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
c) Soggetti asintomatici che si trovino in una delle seguenti condizioni:
• abbiano ricevuto la dose booster;
• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

In questi casi
– non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina
al quinto giorno.
– è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
1.2. Contatti a basso rischio
Il Ministero evidenzia che è considerata “a basso rischio”:
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID19 per meno di 15 minuti;
– il passeggero e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati
contatti ad alto rischio;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI
raccomandati.

In tali casi, qualora il cosiddetto. “contatto a basso rischio” abbia indossato sempre la mascherina chirurgica o FFP2, non è necessaria quarantena. Restano comunque ferme le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Laddove, invece, non sia stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. ISOLAMENTO
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Il Decreto in questione precisa, inoltre, che il test antigenico rapido o molecolare possa essere effettuato anche presso centri privati; in tale caso la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di autosorveglianza.

E’, inoltre, necessario evidenziare che le nuove previsioni in materia di quarantena e isolamento trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti in quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto (31/12/2021).

Pertanto, in caso di contatto stretto intervenuto entro 120 gg. dal completamento del ciclo vaccinale primario, dalla guarigione, ovvero successivo alla somministrazione della dose booster, tali soggetti non dovranno permanere in quarantena, ma applicare il regime di auto-sorveglianza (mascherine FFP2 e
tampone se sintomatici).

Vi terremmo aggiornati sui futuri sviluppi in materia.
Cari saluti.
Dipartimento Salute e Sicurezza

Comunicato del Dipartimento Salute e Sicurezza Uilca

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