All’alba di martedì 9 luglio si è concluso il confronto tra le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali del settore e la Delegazione di Federcasse, con la sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Credito Cooperativo, scaduto a dicembre 2022.
Il lungo percorso negoziale, iniziato lo scorso 21 marzo con l’illustrazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni Sindacali, è proseguito in questi mesi con un duplice obiettivo: ottenere il tanto atteso adeguamento della parte economica, a partire dall’aumento retributivo di 435 euro mensili riferiti alla figura media, e aggiornare con lungimiranza l’impianto normativo.
Fin da subito il focus delle OO.SS. si è concentrato in primis sull’adeguamento economico tabellare, il vero cuore pulsante del confronto nonché pietra angolare di questo rinnovo: un doveroso recupero del potere di acquisto eroso drasticamente negli ultimi anni e che, finalmente, è stato ristorato col riconoscimento di un incremento medio della retribuzione mensile del 15%. Sintetizziamo di seguito gli elementi distintivi e qualificanti di questo rinnovo contrattuale.
PARTE ECONOMICA
• Aumento retributivo di 435 € mensili sulla figura media (3A 4L) in tre tranches 300 € da settembre 2024 60 € da gennaio 2025 75 € da gennaio 2026;
• Arretrati: 1.200€ una tantum da erogare a luglio • Cassa Mutua Nazionale: aumento della contribuzione dello 0,06% (2/3 a carico delle Aziende e 1/3 a carico dei Lavoratori);
• Indennità modali: alle Lavoratrici e ai Lavoratori che svolgono attività di supporto, nonché complementari all’operatività di cassa delle apparecchiature automatizzate, in filiali sprovviste di servizio di cassa tradizionale, verrà riconosciuta una nuova e specifica indennità di € 80,00;
PARTE NORMATIVA
• Orario settimanale: riduzione di 30 minuti dell’orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione, a partire da luglio 2025;
• Nozione di controllo: con riferimento alle società controllate che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o strumentale, si definisce la possibilità di specifiche intese aziendali finalizzate all’applicazione del CCNL di categoria (anche mediante i contratti complementari); • Conciliazione ed arbitrato: le Commissioni possono stabilire che le procedure si svolgano anche mediante collegamento telematico audio-video che consenta una adeguata identificazione delle Parti;
Oblio oncologico:
le Lavoratrici e i Lavoratori guariti da patologie di carattere oncologico hanno diritto di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica;
• Obblighi fondamentali: le Lavoratrici e i Lavoratori che intendano prestare a terzi la propria opera sono tenuti solo ad informare preventivamente l’Azienda;
• Malattie e infortuni: le giornate di assenza per effettuare terapie salvavita non sono computate ai fini della determinazione del periodo di comporto;
• Formazione: nei piani formativi dovrà essere riservato adeguato spazio alle tematiche relative all’inclusione, al benessere organizzativo, alla parità di genere, alla lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro;
• Azioni sociali: le Aziende promuoveranno e agevoleranno la conoscenza e la fruizione degli istituti e dei presidi a sostegno della famiglia e della genitorialità; inoltre, le Federazioni, le Capogruppo e le Organizzazioni Sindacali coordineranno iniziative di solidarietà a beneficio delle comunità coinvolgendo Aziende e Lavoratori;
• Banca del tempo solidale: anche le Aziende dovranno garantire un versamento minimo pari almeno al 30% del totale delle ore versate dalle Lavoratrici e dai Lavoratori;
• Orario di sportello: rivisti i parametri per l’applicazione degli orari extra standard; • Partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori: viene condivisa l’esigenza di un maggior coinvolgimento attivo dei Lavoratori nella vita aziendale;
• Organismo nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione nel Credito Cooperativo: con riferimento al processo di digitalizzazione in ambito bancario si prenderanno a riferimento i principi contenuti nella “Joint declaration on the impact of the digitalisation on employement” e nella “Joint declaration on employment aspects of artificial intelligence“con il monitoraggio dell’impatto determinato dall’Intelligenza Artificiale;
• Enti bilaterali: per due anni le risorse destinate al Fondo di Sostegno al Reddito saranno destinate all’implementazione delle contribuzioni a Cassa Mutua Nazionale, al FOCC (Fondo per l’occupazione) e al Fondo di Premorienza; declinate le attività da mettere in campo nei prossimi mesi e propedeutiche all’ottimizzazione delle risorse confluenti negli Enti stessi (aggiornamento regolamento Fondo di Solidarietà per il sostegno dell’occupabilità e del FOCC, definizione dello Statuto e del regolamento dell’EnBiCC);
• Violenza di genere: il congedo previsto per i casi di percorsi di protezione derivanti da violenza di genere è elevato a dodici mesi. Le scriventi Organizzazioni Sindacali esprimono soddisfazione per l’intesa raggiunta, frutto di un dialogo costruttivo e di un confronto serrato, ma sempre orientato al bene comune e nel rispetto della natura distintiva del Credito Cooperativo. Questo rinnovo rafforza pertanto i valori fondanti del Credito Cooperativo, certificandone la sua alta valenza sociale.
La firma di questo rinnovo contrattuale sancisce il costante impegno profuso dalle OO.SS. per il benessere delle Lavoratrici e dei Lavoratori e per il futuro del Credito Cooperativo, dando nuovo slancio per le sfide future con l’obiettivo di traguardare verso un modello di sviluppo sempre più equo e sostenibile.