Quando spetta l’assegno ordinario per Coronavirus

Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus possono fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo d’integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa con il riconoscimento di un assegno ordinario.

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito dei lavoratori per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per massimo 9 settimane nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha incrementato il trattamento di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (9 settimane); lo stesso D.L. ha inoltre riconosciuto ulteriori eventuali 4 settimane da utilizzare nel periodo che va dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Riferimenti normativi

• D.L. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia)
• D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio)
• D.Lgs. 148 del 14/09/2015
• D.I. 83486 del 28/07/2014
• D.I. 94343 del 3/02/2016
• D.Lgs. 22 del 4/03/2015 (Jobs Act)
• Circolare INPS 201 del 2/12/2015
• Circolare INPS 213 del 2/12/2016
• Protocollo ABI-OO.SS. del 16/03/2020

Guida FIS e Fondi di Solidarietà

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