“FATTI DUE PASSI AVANTI ”
Nella tarda serata di Venerdì scorso dopo un serrato confronto abbiamo sottoscritto con la delegazione Aziendale l’accordo di rinnovo sullo smart working che permette di conciliare la vita privata con quella professionale delle Lavoratrici/Lavoratori di Chebanca.
Il precedente accordo sottoscritto il 12 marzo 2022 scadeva in data 01/04/2023.
Diverse sono state le criticità che le Lavoratrici/Lavoratori ci hanno segnalato nel corso dello scorso anno e con questo accordo abbiamo cercato di limitare la discrezionalità dei responsabili di Ufficio nella gestione dello Smart Working e di rendere l’applicazione dell’accordo, nei termini pattuiti, oggettiva e certa.
Per quanto riguarda invece le Lavoratrici/Lavoratori oggi esclusi dalla possibilità di svolgere la propria attività in modalità agile, perché ritenuta dall’azienda non compatibile con lo Smart Working abbiamo, seppur in modo diverso, individuato un pacchetto di agevolazioni che aiutano, le Lavoratrici ed i Lavoratori della rete ed a quelli le cui mansioni sono reputate incompatibili con lo smart working, la conciliazione fra vita privata e professionale.
L’accordo apporta importanti migliorie non presenti nell’accordo in scadenza. Le principali sono:
L’accordo decorrerà dal 1° aprile 2023, avrà durata di un anno rinnovabile e recepirà eventuali aggiornamenti che potrebbe apportare il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro.
Le giornate in Smart Working sono individuate nel numero di 2 alla settimana . Con il proprio responsabile si dovrà concordare la calendarizzazione delle giornate in Smart Working e non il numero delle giornate da effettuare.
Eventuali giornate in smart working non fruite nell’arco della settimana per motivazioni organizzative o personali potranno essere recuperate – previa pianificazione da concordare con il proprio responsabile gerarchico – entro il mese stesso.
Qualora le giornate non fruite cadano nell’ultima settimana del mese, le stesse potranno essere recuperate entro il mese successivo fermo restando il numero massimo di 10 giornate al mese di Smart Working previste dal CCNL
L’attività lavorativa in smart working potrà essere prestata dalla residenza privata/domicilio abituale del dipendente. Oppure, previa autorizzazione da richiedere tramite e-mail al proprio responsabile con in copia l’HR Business Partner di riferimento: da altra sede aziendale, cioè da ufficio/locale aziendale ove disponibile; da altro luogo privato nella disponibilità del dipendente.
Lo Smart Working dovrà svolgersi entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale individuale, derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva oltre al quale il dipendente non è tenuto a rendersi reperibile nel rispetto del diritto alla disconnessione.
Oltre a quanto sopra, come anticipato in precedenza, abbiamo concordato con l’azienda un pacchetto di agevolazioni che permette di individuare degli strumenti di conciliazione vita lavoro, diversi dallo Smart Working, per le Lavoratrici/Lavoratori delle filiali ed a quelle le cui mansioni sono reputate dall’Azienda incompatibili con lo smart working. L’accordo prevede:
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RETE:
Con riferimento ai corsi di formazione obbligatoria che coinvolgono le filiali, la Banca riconosce, con decorrenza 1.7.2023, 4 giorni l’anno di lavoro da remoto per l’esecuzione di parte dei corsi di formazione obbligatoria.
PERMESSI:
Oltre ai permessi eventualmente previsti dalla Legge, dal CCNL e dal CIA, Chebanca riconosce esclusivamente al personale che svolge mansioni incompatibili con lo smart working quanto segue:
a) Introduzione ex novo di 3 giorni di permesso retribuito per malattia figlio di età compresa fra i 3 ed i 12 anni, una volta esauriti i permessi retribuiti previsti dalla Legge e dalla normativa vigente in materia di malattia figlio, previa presentazione di idonea certificazione;
b) 30 ore di permesso retribuito con riferimento all’inserimento al nido/materna di ciascun figlio, previa presentazione di idonea documentazione, a integrale sostituzione di quanto previsto sullo specifico permesso dall’accordo del 22 giugno 2022;
c) In alternativa al permesso di cui al punto a) vengono introdotti 3 giorni di permesso retribuito per ricovero di un famigliare convivente (previa presentazione di idonea documentazione) in
aggiunta a quanto previsto all’art. 60 comma 7 del CCNL. Tali permessi saranno introdotti con decorrenza 1° maggio 2023.
Riteniamo l’accordo raggiunto un importante passo avanti nella promozione delle politiche di conciliazione tra vita privata e vita professionale.
Ci siamo approcciati a questa trattativa cercando di ridurre le antipatiche discriminazioni che hanno caratterizzato questa modalità di lavoro.
Uno degli obbiettivi che ci eravamo prefissi era anche quello di riportare il riconoscimento del ticket pasto anche per le giornate di lavoro in Smart Working.
Su questo argomento vogliamo prendere le distanze di chi fa proclami ad effetto solo per marketing Sindacale.
Il mancato riconoscimento del ticket pasto ( buono pasto) per le giornate lavorative in cui la prestazione di lavoro non è prestata presso la sede o hub aziendale è prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro sottoscritto da tutte le Organizzazioni Sindacali. E’ vero che a livello Aziendale si possono fare accordi migliorativi, però ci troviamo in un particolare momento.
Infatti, siamo alla vigilia del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro e non ci vuole tanto a capire che, per chi ha dato mandato di rappresentanza all’ABI, come Chebanca, non gli è permesso, su tale argomento, creare un precedente che farebbe venir meno l’effetto negoziale in sede di rinnovo del CCNL.
L’argomento ticket pasto è solo rimandato al rinnovo del CCNL per il resto reputiamo che in Chebanca con questo accordo abbiamo fatto importanti passi avanti in tema di conciliazione vita lavoro.
Milano, 20/03/2023 Coordinamento Aziendale Uilca CheBanca!