e “festività soppresse”, possono essere fruite come permesso retribuito “ex festività”, dal 16 gennaio al 14 dicembre di ogni anno, o monetizzate secondo le modalità previste dal CCNL vigente salvo diverse intese previste da accordi aziendali.
Affinché la lavoratrice/lavoratore abbia il diritto al riconoscimento dei permessi EXF correlati, occorre che tali giornate risultino retribuite con intero trattamento economico, quindi consigliamo, nei giorni su indicati di non inserire assenze (anche parzialmente) non retribuite, a titolo di esempio: giornate di solidarietà, di permessi non retribuiti, di sospensione volontaria, giorni di recupero turno ecc. ecc.
Per i Quadri direttivi del credito il numero dei permessi suddetti è ridotto di una giornata ai sensi dell’Art. 32 comma 4 CCNL 31 marzo 2015 – Fondo per l’Occupazione –