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In materia di antiriciclaggio, con la norma di riferimento del 21/11/2007 (e successive integrazioni/modifiche), il Ministero dell’ Economia e delle Finanze in caso di negoziazione di un assegno bancario o postale erroneamente emesso senza la clausola di non trasferibilità o privo dell’ indicazione del beneficiario eleva all’ operatore che ha materialmente compiuto l’operazione in solido con la banca una contestazione di infrazione con relativa sanzione per omessa comunicazione al MEF.

E’ possibile scegliere fin da subito di concludere il procedimento con il pagamento della sanzione ovvero versando oblazione in forma ridotta al MEF oppure avanzare istanza al Ministero presentando le proprie spiegazioni sull’ accaduto e quindi fornire dati e prove in propria difesa.

Importantissimo è prestare attenzione alle tempistiche – entro 60 giorni dalla notifica del verbale per pagare quanto richiesto oppure solo 30 giorni per eventuale presentazione dell’ istanza di difesa.

Per approfondimenti e maggiori informazioni in merito scaricare “Approfondimenti Uilca – Sanzioni Mef” del Dip. Legale Contrattuale di Uilca Lombardia.

A cura di Uilca Lombardia con la collaborazione di Andrea Daviddi

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