Il diritto di assemblea sindacale è previsto dallo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) all’art. 20, che prevede il diritto dei lavoratori a riunirsi nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera.
Tale diritto spetta a tutti i dipendenti delle imprese – indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato – e costituisce uno strumento di partecipazione diretta ai problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblea in orario di lavoro
Unità produttive con più di 15 dipendenti
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi anche durante l’orario di lavoro nel limite di 10 ore annue.
Le riunioni – che possono essere limitate a gruppi di lavoratori – devono essere indette con un preavviso di almeno 48 ore (v. però oltre quanto previsto per le assemblee in orario di sportello) dalle Rappresentanze sindacali aziendali (singolarmente o congiuntamente).
Quindi in unità produttive con più di 15 dipendenti:
- qualora non vi sia alcuna Rappresentanza sindacale aziendale costituita, non potranno essere indette assemblee, e i dipendenti non potranno neppure partecipare ad assemblee convocate presso altre unità produttive;
- un’Organizzazione sindacale che non abbia costituito una propria Rappresentanza non potrà indire singolarmente alcuna assemblea.
Unità produttive da 8 a 15 dipendenti
Per le unità produttive da 8 a 15 dipendenti il limite è di 8 ore annue.
La convocazione va effettuata da parte delle Segreterie dei Sindacati territoriali.
Unità produttive da 3 a 7 dipendenti
Nelle unità produttive da 3 a 7 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva più vicina nel limite di 5 ore annue.
Deve essere assicurata l’operatività dello sportello.
Tale vincolo non sussiste nel caso di assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei CCNL e del contratto di secondo livello. Infatti, al fine di favorire la generale partecipazione dei lavoratori alle assemblee su tali temi, l’accordo 25 febbraio 2019 ha previsto che l’operatività degli sportelli si consideri assicurata con la loro apertura nell’orario antimeridiano.
Unità produttive fino a 2 dipendenti
Nelle unità produttive di 1 o 2 dipendenti i lavoratori possono partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva più vicina nel limite di 5 ore annue e per massimo 2 volte l’anno.
Partecipazione di dirigenti esterni
Unità produttive con più di 15 dipendenti
Nel caso di assemblee che si svolgano all’interno dei luoghi di lavoro, alle assemblee possono partecipare al massimo 2 dirigenti sindacali non facenti parte dell’unità produttiva interessata che siano:
- componenti dei Direttivi territoriali di Organizzazioni sindacali con RSA nell’azienda
- Segretari dell’Organo di Coordinamento cui fa capo la RSA promotrice dell’assemblea
I nominativi vanno comunicati dalla RSA che ha indetto la riunione.
Unità produttive da 8 a 15 dipendenti
Nel caso di assemblee che si svolgano all’interno dei luoghi di lavoro, è consentita la presenza di 1 dirigente esterno per ciascuna delle Organizzazioni promotrici che sia componente dei Direttivi territoriali oppure Segretaria/o dell’Organo di Coordinamento.
Assemblee in orario di sportello
Se l’orario di sportello supera le 5 ore e interessa anche il pomeriggio le assemblee dovranno:
- avere durata di almeno 1 ora
- coprire l’intero orario di sportello pomeridiano, eccezion fatta per le dipendenze con termine dell’orario di sportello oltre le 17.00 per le quali è prevista una possibilità alternativa (v. oltre)
Ogni Organizzazione sindacale potrà convocare assemblee in orario di sportello al massimo 3 volte l’anno.*
*Tale limite non riguarda le riunioni indette esclusivamente per gruppi di lavoratori la cui attività non risulti indispensabile per la regolare operatività dei servizi di sportello.
Il preavviso minimo è di 3 giorni lavorativi interi.
Non possono essere indette assemblee che interessino:
- il giorno 27 del mese (o la giornata lavorativa immediatamente precedente, se il 27 non è lavorativo) o, comunque, giornata coincidente con pagamento di stipendi e pensioni;
- l’ultima giornata lavorativa del mese;
- gli ultimi 2 giorni utili per la riscossione delle imposte
Nei casi in cui le assemblee riguardino succursali in cui l’orario di sportello termina oltre le 17.00 (es. Filiali “flexi” di Intesa Sanpaolo), le assemblee potranno coincidere in modo anche solo parziale con l’orario di sportello, a condizione che sia assicurata l’operatività dello sportello.
Ai fini del quantitativo annuo di ore per le assemblee del personale è imputato il tempo correlato alla partecipazione alle assemblee stesse, tenuto conto dell’orario di indizione.
È comunque sempre possibile continuare a impegnare l’intero orario pomeridiano senza la necessità di garantire l’operatività della filiale (con un maggior utilizzo di ore di assemblea)
TABELLA RIASSUNTIVA DEI DIRITTI D’ASSEMBLEA
N. dipendenti unità produttiva | Massimo ore annue | Nota |
---|---|---|
Oltre 15 dipendenti | 10 ore | Deve essere costituita una Rappresentanza sindacale aziendale a cui spetta il compito di indire l’assemblea. |
Da 8 a 15 dipendenti | 8 ore | Convocazione da Sindacati territoriali |
Da 3 a 7 dipendenti | 5 ore | Possono partecipare alle assemblee dell’unità produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai punti 1. e 2.) Deve essere assicurata l’operatività dello sportello salvo il caso di assemblee aventi ad oggetto gli accordi di rinnovo dei CCNL e del contratto di secondo livello (in questi casi sufficiente apertura antimeridiana). L’operatività dello sportello deve inoltre essere sempre assicurata nei casi in cui le assemblee riguardino succursali in cui l’orario di sportello termina oltre le 17.00 e non coprano l’intero orario di sportello. |
Da 1 a 2 dipendenti | 5 ore massimo 2 volte all’anno |
Possono partecipare alle assemblee dell’unità produttiva più vicina (indette in base ai criteri di cui ai punti 1. e 2.) |
Riferimenti normativi
- art. 20 Legge 20 maggio 1970 n. 300
- artt. 26, 27, 28, 29 Accordo 7 luglio 2010
- artt. 7, 8 Accordo 25 novembre 2015
- artt. 6, 7 Accordo 25 febbraio 2019