In bcc, Eventi

COMUNICATO SINDACALE
ALLE LAVORATRICI/LAVORATORI DI MEDIOBANCA
PREMIER
FERIE ED EX FESTIVITA’
“DA UNA SOLA PARTE, DALLA PARTE DEI LAVORATORI”

Con la presente informiamo le Lavoratrici/Lavoratori di Mediobanca Premier che in data 18
luglio la Rappresentanza Sindacale Aziendale della UILCA ha sottoscritto con la Delegazione
Aziendale un importante accordo sindacale, che verrà recepito come regolamento aziendale,
migliorativo delle attuali disposizioni Legislative, Contrattuali Nazionali ed Aziendali in tema
di fruizione di ferie ed ex festività.
L’accordo sottoscritto non impone niente alle Lavoratrici/Lavoratori di Mediobanca
Premier rispetto alle attuali norme Contrattuali e Legislative che possono sempre essere
esercitate, ma aggiunge delle indennità economiche e dei permessi retribuiti a chi riesce e
vuole godere delle ferie ed ex festività nell’anno di maturazione ovvero a chi intende
smaltire eventuali ferie maturate negli anni precedenti ed ancora non godute.
L’accordo è sperimentale con decorrenza 1° Agosto e scadenza 31 dicembre 2025. Esso è di
rilevante importanza strategica in quanto per la prima volta abbiamo ottenuto la
condivisione in un accordo sindacale di un regolamento aziendale che di solito è un atto
unilaterale Aziendale.
Prima di entrare nel merito dell’accordo sindacale è importante richiamare le norme di Legge e
Contrattuali che oggi regolano tali materie:
• La legge italiana, D.Lgs n. 66/2003 e D.Lgs 213/2004, prevede che i lavoratori
dipendenti abbiano diritto a quattro settimane di ferie retribuite all’anno. Di queste,
almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione e, se richieste dal
lavoratore, devono essere consecutive. Le restanti due settimane possono essere godute
entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il Contratto Nazionale di Lavoro è intervenuto migliorando le norme di legge sopra citate:
• Art. 60 Ferie: la norma contrattuale aumenta i giorni di ferie di diritto dei lavoratori,
dispone la presentazione del piano ferie annuale e la possibilità solo per particolari
esigenze di servizio di poter dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non può
essere inferiore a 15 giorni lavorativi .
[email protected]
• Art. 61 EX Festività: La norma contrattuale prevede che i permessi per ex festività
possono essere fruiti dal 16 gennaio al 14 dicembre. Le ex festività maturate di diritto
ed eventualmente non godute dal 16 gennaio al 14 dicembre saranno monetizzate entro
il mese di febbraio dell’anno successivo
A sua volta il Contratto Integrativo Aziendale (CIA), ancora in vigore ed in fase di rinnovo,
che ricordiamo è stato sottoscritto solo dalla UILCA e successivamente recepito dalla FIRST,
su tali materie prevede:
• Art. 13 — Ferie
1. Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L., tempo per tempo vigente, e dalle Leggi che
regolano tale materia, le Parti convengono quanto segue:
Si ribadisce che è irrinunciabile il diritto dei Lavoratori alla fruizione delle ferie e l’Azienda
deve porre in essere i necessari accorgimenti organizzativi per permettere ai Dipendenti di
effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno almeno 4 settimane di ferie maturate
• Art. 14 — Ex Festività
Fermo restando quanta previsto in materia di ex Festività dal C.C.N.L. tempo per tempo
vigente, le Parti convengono quanta segue:
1. Le ex festività vengono fruite in ragione di mezze o intere giornate lavorative, nella
determinazione dei turni di ferie queste devono avere la precedenza rispetto alla
fruizione delle giornate di ferie.
Le norme sopra riportate sono e rimangono in vigore anche dopo la sottoscrizione dell’Accordo
Sindacale del 18 luglio recepito nel regolamento aziendale.
L’accordo sindacale, come sopra detto, interviene riconoscendo incentivi economici per chi
decide di smaltire le ferie maturate negli anni precedenti al 2025 e non ancora godute e
riconosce un permesso retribuito di una giornata per chi invece fruisce nell’anno di riferimento
delle relative ferie maturate.
Nello specifico l’accordo prevede il riconoscimento di:
• 1. un giorno di PERMESSO RETRIBUITO da godere entro il 31 Marzo 2026 (in caso
di non effettuazione sarà azzerato senza alcun riconoscimento economico):
esclusivamente ad ogni dipendente che abbia maturato l’intera spettanza delle
ferie ed ex festività dell’anno 2025, e che alla data del 31 Dicembre 2025 risulti
aver effettuato l’intera spettanza maturata nell’anno tra ferie ed ex festività.
Oltre a quanto specificato al Punto 1) la Banca corrisponderà l’importo di seguito
specificato in base al numero dei giorni effettuati nell’anno 2025 tra ferie ed ex festività:
➢ Per i primi 5 giorni goduti aggiuntivi a quanto indicato al punto 1) si riconosce un
compenso lordo di Euro 100,00;
➢ Al raggiungimento di 10 giorni goduti aggiuntivi a quanto indicato al punto 1) si
aggiunge un ulteriore compenso lordo di Euro 130,00;
➢ Al raggiungimento di 15 giorni goduti aggiuntivi a quanto indicato al punto 1) si
aggiunge un ulteriore compenso lordo di Euro 150,00;
➢ Al raggiungimento di oltre 15 giorni goduti aggiuntivi a quanto indicato al punto 1)
ogni 5 giorni sarà riconosciuto un ulteriore compenso lordo di Euro 150,00.
Facciamo un esempio per essere più chiari: ipotizziamo un Lavoratore/ Lavoratrice che non
ha ferie arretrate relative agli anni precedenti ed intende fruire entro il 2025 dell’intera
spettanza di ferie ed ex festività. In tal caso alla Lavoratrice/Lavoratore sarà riconosciuto
un giorno di permesso retribuito da fruire entro il 31 Marzo 2026. L’accordo sindacale
migliora la norma del CCNL in tema di ex festività, infatti, allunga il periodo di fruizione
delle ex festività dal 14 al 31 di Dicembre.
Rimane sempre nella volontarietà della Lavoratrice/Lavoratore di non fruire delle ex
festività e farsele monetizzare entro il mese di febbraio dell’anno successivo. In tal caso
chiaramente decide di non avere la giornata di permesso retribuito.
Ipotizziamo adesso un Lavoratore/Lavoratrice che ha 20 giorni di ferie arretrate e non godute
relative agli anni precedenti il 2025.
In Tal caso:
• se decide di fruire 5 giorni entro il 31 dicembre 2025 avrà un incentivo economico
di 100,00 €.;
• se decide di fruire di 10 giorni entro il 31 dicembre 2025 avrà un incentivo
economico di 100,00 per i primi 5 giorni di ferie arretrate + 130,00 €. per gli
ulteriori 5 giorni, per un totale di 230,00 €;
• se decide di fruire di 15 giorni entro il 31 dicembre 2025 l’ incentivo economico
aumenterà di ulteriori 150,00 € per un totale di 380,00 € ( 230,00€+150,00);
• oltre i 15 giorni per ogni 5 giorni di ferie arretrate si fruira’ di ulteriori 150,00 €.
Nell’ipotesi di cui sopra l’incentivo diventerà di €. 530,00 (380,00€ per i primi 15
giorni più €.150,00 per gli ulteriori 5 giorni). Il suddetto importo può aumentare
di ulteriori 150,00€ se si decide di fruire di ulteriori 5 giorni, e così via.
La decisione di smaltire le ferie arretrate e quindi di avere l’incentivo economico rimane
nell’assoluta volontarietà della Lavoratrice/Lavoratore.
Ricordiamo solo che l’azienda potrebbe intervenire mettendo in ferie coatte il
Lavoratore/Lavoratrice per almeno due settimane di ferie maturate e non godute da oltre 18
mesi.
Reputiamo che l’accordo sottoscritto nulla toglie alle Lavoratrici/Lavoratori rispetto alle
attuali norme di legge e contrattuali ma aggiunge benefici economici e di permessi
retribuiti, inoltre pone, per la prima volta, la condivisione sindacale di un regolamento
aziendale che quindi non potrà più essere modificato unilateralmente dall’azienda.
Ancora una volta la UILCA ha operato nell’interesse comune delle Lavoratrici/Lavoratori
di Mediobanca Premier.
I nostri Rappresentanti Sindacali Aziendali rimangono a Vostra disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Milano, 21 luglio 2025
Le rappresentanze Sindacali Aziendali
UILCA Mediobanca Premier

Scarica il comunicato

Digita le parole che stai cercando e premi invio